Art. 137 codice della strada: Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

15 Dic di admin

Art. 137 codice della strada: Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

 

2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente (1).

(1) Così modificato dall’art. 12, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.