Risarcimento in forma specifica o valore di mercato del veicolo alla data del sinistro?

8 Feb di admin

Risarcimento in forma specifica o valore di mercato del veicolo alla data del sinistro?

Il risarcimento in forma specifica e in forma equivalente sono due tipi di risarcimento previsti dal diritto italiano per tutelare il danneggiato. Entrambi hanno lo scopo di riparare il danno subito da un soggetto, ma differiscono per le modalità di attuazione.

Il risarcimento in forma specifica consiste nella restituzione della cosa oggetto del danno o, in alternativa, nella riparazione della stessa. Questa forma di risarcimento è possibile solo quando sia possibile restituire o riparare la cosa danneggiata. Ad esempio, se un’auto viene danneggiata in un incidente stradale, il risarcimento in forma specifica potrebbe prevedere la riparazione dei danni subiti dalla vettura.

Il risarcimento in forma equivalente, invece, consiste nel pagamento di un’indennità che abbia lo stesso valore della cosa oggetto del danno. Questa forma di risarcimento è possibile quando non è possibile restituire o riparare la cosa danneggiata. Ad esempio, se un quadro di valore inestimabile viene distrutto, il risarcimento in forma equivalente potrebbe consistere nel pagamento di un’indennità che abbia lo stesso valore del quadro.

In entrambi i casi, il risarcimento ha lo scopo di riparare il danno subito dal danneggiato e di ripristinare la situazione antecedente al danno. Tuttavia, il risarcimento in forma specifica e in forma equivalente differiscono per le modalità di attuazione e per i risultati che si intendono ottenere.

La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n. 2982, depositata in data 1.2.2023, richiamando precedenti pronunce in materia, ha ribadito come:

“… alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subito, e specificamente, trattandosi di danni subiti da un’autovettura, i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un’accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli (Cass.,12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015, n. 15176). …”

In particolare, la Suprema Corte ha condiviso quanto statuito dal giudice di secondo grado:

“…in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall’altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il pianeggiante risarcimento del danno per equivalente…”.

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