Art. 139 codice della strada: Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

15 Dic di admin

Art. 139 codice della strada: Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.

 

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.

(1) Articolo sostituito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.