Art. 163 codice della strada: Convogli militari, cortei e simili

15 Dic di admin

Art. 163 codice della strada: Convogli militari, cortei e simili

1.  E’ vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2.  E’ vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.