Art. 180 codice della strada: Possesso dei documenti di circolazione e di guida

15 Dic di admin

Art. 180 codice della strada: Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1.  Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a)  la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b)  la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;
c)  l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d)  il certificato di assicurazione obbligatoria.
2.  La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.
3.  Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.
4.  Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5.  Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. (comma abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59)
7.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 ad euro 100.
8.  Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.