Art. 181 codice della strada: Esposizione dei contrassegni per la circolazione

15 Dic di admin

Art. 181 codice della strada: Esposizione dei contrassegni per la circolazione

1.  E’ fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
2.  I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.