Art. 209 codice della strada: Prescrizione

15 Dic di admin

Art. 209 codice della strada: Prescrizione

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Legge 24 novembre 1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale – art. 28 (Prescrizione)

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.