Art. 47 codice della strada: Classificazione dei veicoli

14 Dic di admin

Art. 47 codice della strada: Classificazione dei veicoli

I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a)  veicoli a braccia;
b)  veicoli a trazione animale;
c)  velocipedi;
d)  slitte;
e)  ciclomotori;
f)  motoveicoli;
g)  autoveicoli;
h)  filoveicoli;
i)  rimorchi;
l)  macchine agricole;
m)  macchine operatrici;
n)  veicoli con caratteristiche atipiche.
2.  I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a)  – categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; –  categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; –  categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; –  categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); –  categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; –  categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; –  categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b)  – categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; –  categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; –  categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; –  categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c)  – categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; –  categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; –  categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; –  categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d)  – categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); –  categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; –  categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; –  categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; –  categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.