Art. 48 codice della strada: Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.