Art. 63 codice della strada: Traino veicoli

14 Dic di admin

Art. 63 codice della strada: Traino veicoli

1.  Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l’effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’art. 105.
2.  Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. La solidità dell’attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3.  Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4.  Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l’agganciamento.
5.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.