Art. 68 codice della strada: Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

14 Dic di admin

Art. 68 codice della strada: Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

1.  I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a)  per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b)  per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c)  per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2.  I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1, devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
3.  Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1, non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5.  I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6.  Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100.
7.  Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.
8.  Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.