Art. 90 codice della strada: Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

14 Dic di admin

Art. 90 codice della strada: Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.