Autovelox non tarato? La multa è nulla

7 Gen di admin

Autovelox non tarato? La multa è nulla

L’omologazione dell’autovelox non è da ritenersi sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell’autovelox, trattandosi di un atto che precede l’installazione dello stesso e ne attesta la conformità alla descrizione delle caratteristiche costruttive indicate.

È quindi necessario che il dispositivo sia anche tarato, da parte di soggetto terzo dotato di apposita qualifica, ovvero regolato affinché rilevi la velocità in maniera corretta. La semplice indicazione dell’effettuazione della taratura nel verbale di contestazione non salva l’amministrazione in quanto, qualora il multato contesti la sanzione, è onere di quest’ultima produrre il relativo certificato.

Così si è espresso il Giudice di Pace di Nola nella sentenza n. 3542 del 020 pronunciandosi sull’opposizione per una multa ricevuta da un automobilista.

Quest’ultimo veniva infatti sanzionato ex art. 142, comma 9, del Codice della Strada per aver superato di oltre i 10 km/h e non oltre i 60 km/h i limiti massimi di velocità, infrazione rilevata tramite un autovelox. In sede di causa, tuttavia, la Prefettura di Napoli non si è costituita in giudizio, né ha depositato documentazione o note difensive.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Pertanto, si legge in sentenza, per l’affidabilità dei dispositivi non è sufficiente l’omologazione prevista dall’art. 142, comma 6, C.d.S., ma, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’autovelox, è necessaria la c.d. taratura, che dovrà essere effettuata con cadenza periodica da un ente terzo dotato dell’apposita qualifica di ente certificatore. Trattasi, dunque di un ente diverso da quello responsabile della strada o da quello a cui appartiene l’organo accertatore delle infrazioni. L’omologazione viene descritto come un atto formale che precede l’installazione dell’apparecchio e attesta che lo stesso è conforme alla descrizione delle caratteristiche costruttive indicate ma ciò non significa che lo stesso sia in concreto idoneo all’uso e correttamente funzionante.

Per l’utilizzo, l’autovelox deve essere regolato ai fini della corretta rilevazione della velocità in modo che vi sia certezza sulla veridicità della velocità misurata dei veicoli. Nel caso di specie, l’effettuazione della taratura risulta indicata nel verbale di contestazione, ciononostante, la Prefettura non ha prodotto il relativo certificato, onere probatorio a carico dell’opposta.

In conclusione, secondo il Giudice di Pace di Nola, se l’autovelox non è stato tarato da apposito soggetto terzo dotato di apposita qualifica, e non provate da apposita certificazione, le multe che ne conseguono sono da ritenersi illegittime.

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