La falsa autocertificazione Covid-19 non è reato

20 Dic di admin

La falsa autocertificazione Covid-19 non è reato

La falsa di dichiarazione a pubblico ufficiale scatta solo se si mente sul luogo da cui si proviene, non sulla destinazione.

 

Il Gip del tribunale di Milano con una recente sentenza ha assolto un camionista al quale veniva contestato di avere mentito sulla versione fornita agli agenti. Lo stesso avrebbe riferito che stava andando in una determinata località quando, in realtà, guidava in un’altra direzione. Si era, così, procurato l’accusa di falso ideologico, punito con una pena fino a due anni di reclusione.

Il magistrato milanese ha così sentenziato: non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 483 del Codice penale (falso ideologico) una dichiarazione che non riguardi «fatti di cui può essere attestata la verità ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi».

Secondo il parere del Gip di Milano non è la stessa cosa dire «sto andando al supermercato» o dire «sono andato al supermercato». Nel primo caso c’è una «mera manifestazione di volontà, intenzione o proposito» mentre nel secondo caso ci si trova davanti ad un fatto già accaduto e sul quale è possibile verificare la veridicità di un racconto. Il primo caso non si può ancora provare poiché non è ancora avvenuto mentre nel secondo si.

il Gip sentenziava inoltre che: «Ne discende che, mentre l’affermazione del modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de quo, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità».