Sostanze stupefacenti alla guida? Non basta il test antidroga

8 Feb di admin

Sostanze stupefacenti alla guida? Non basta il test antidroga

La Quarta Sezione Penale della Cassazione torna sul a parlare dell’uso di sostanze stupefacenti per gli automobilisti (sentenza nr. 3900/2021 del 2 febbraio 2021). Per segnalare il conducente che abbia fatto uso di queste sostanze non basta la semplice prova del test antidroga ma occorre sempre dimostrare che l’assunzione è avvenuta poco prima che ci si mettesse al volante. La Corte d’Appello di Torino ebbe a confermare la condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Ivrea per l’art. 187 del Codice della Strada, nei confronti di un automobilista che si era posto alla guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti. La Cassazione afferma che “per il configurarsi del reato dell’art. 187 CdS non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall’uso di droga. La distinzione tra l’alterazione da droga o da alcol, risiede “tanto nell’indifferenza alla quantità di sostanza assunta (che invece determina la diversa sanzione nell’ipotesi dell’alcool) quanto nella rilevanza dell’alterazione psicofisica causata dall’assunzione di droga.
Si puntualizza poi come “il legislatore condiziona la punibilità all’effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti tra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l’individuo in sé e i suoi rapporti con l’esterno”. L’alterazione deve, quindi, accompagnarsi l’accertamento alla sua origine e cioè dall’assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione. La Corte di Cassazione dichiara carente la motivazione della Corte territoriale perché omette ogni approfondimento sullo stato di alterazione psico-fisica, limitandosi alla constatazione da parte degli agenti, del sintomo del rossore degli occhi il quale potrebbe essere anche derivante da altre cause non attribuibili all’uso di sostante stupefacenti. L’alterazione deve implicare una modifica comportamentale che renda pericolosa la guida dei veicoli, diminuendo l’attenzione e la velocità dell’alterazione. Sentenza annullata perchè il fatto non costituisce reato.

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