Art. 207 codice della strada: Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE
1. Quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202. L’agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 202. (2)
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e’ affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis (3) (5)
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d’Italia.
4-bis. (6)
(1) Comma sostituito dall’art. 25, legge 3 febbraio 2003 n. 14 e successivamente modificato dal decreto-legge n. 151/2003.
(2) Così modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(3) Comma sostituito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(4) Comma inserito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(5) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(6) Comma abrogato dalla legge cit. cfr. nota 5.