Targa prova valida solo per veicoli non immatricolati

4 Gen di admin

Targa prova valida solo per veicoli non immatricolati

La finalità della targa prova è di consentire la circolazione provvisoria, attribuendo una copertura assicurativa, ai veicoli non immatricolati (Cassazione n.28433/2020) 

Secondo la cassazione la targa prova deve riconoscersi la finalità di consentire la circolazione provvisoria, assegnando una copertura assicurativa, ai mezzi privi di carta di circolazione. Pertanto la targa prova e la relativa assicurazione non operano nelle ipotesi in cui il veicolo risulti essere stato già immatricolato e dopo essere stata rilasciata la carta di circolazione. La targa prova rappresenta una deroga che vale soltanto la mancanza dell’immatricolazione e per l’effetto della carta di circolazione: “la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo”.
Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati rappresenta una prassi priva di riscontro nella disciplina di settore. In casi di sinistri con danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, ne risponde solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.

 

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