Assicurazione scaduta in caso di incidente

9 Gen di admin

Assicurazione scaduta in caso di incidente

Circolare senza assicurazione o con l’assicurazione scaduta comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396 nonché della sanzione accessoria del sequestro del veicolo.
Dall’analisi dei dati relativi al parco circolante dei veicoli su strada in Italia pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si nota che, nonostante gli obblighi e le sanzioni per i guidatori, il numero di veicoli che in Italia circola senza assicurazione o con l’assicurazione scaduta è aumentato in maniera preoccupante negli ultimi anni.

Assicurazione scaduta: 15 giorni di tolleranza

Nel caso in cui l’assicurazione sia scaduta entro 15 giorni dalla data di fine copertura vige il “periodo di tolleranza” che garantisce la copertura assicurativa in caso di incidente stradale sempre se questo avviene entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto con l’assicurazione. Se si dovesse verificare un sinistro in cui uno dei veicoli ha un’assicurazione scaduta da meno di 15 giorni bisognerà muoversi seguendo la normale procedura utilizzata nel caso di sinistro stradale fra due veicoli normalmente assicurati.
In questo caso, contattare il proprio consulente in infortunistica stradale aiuta a sveltire le pratiche per ottenere il risarcimento e a superare le varie insidie assicurative che tendono, il più delle volte, a svantaggiare proprio chi ha subito il danno.
In ultimo è bene ricordare che il periodo di tolleranza noto anche con il nome di ultrattività dell’assicurazione è valido anche nel caso in cui l’assicurato non avesse intenzione di rinnovare la polizza.

Sinistro con assicurazione scaduta da più di 15 giorni

Qualora si dovesse verificare un incidente in cui uno dei due veicoli risulti sprovvisto di assicurazione o possieda un’assicurazione scaduta da più di 15 giorni entra in gioco il Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S). Si tratta di un organismo amministrato dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (CONSAP), che si attiva in alcuni casi particolari di incidente stradale. Per fare qualche esempio, ci si rivolge al F.G.V.S nei casi in cui i danni siano causati da veicoli o natanti non identificati (i cosiddetti “pirati della strada”), oppure se il danno è causato da veicoli rubati o con targa falsa o, come nel nostro caso, qualora il veicolo sia sprovvisto di assicurazione. In quest’ultima eventualità, le categorie di danno che il Fondo riesce a risarcire sono il danno materiale e quello alla persona senza franchigia.

La corretta istruzione della pratica da parte del proprio consulente in infortunistica stradale e/o legale è importantissimo al fine di ottenere il giusto risarcimento in caso di sinistro stradale con auto non assicurata.

Per informazioni e/o consulenze contattami all’email: ctstefanom@libero.it