Incidente con più veicoli: chi deve risarcire i danni?

22 Dic di admin

Incidente con più veicoli: chi deve risarcire i danni?

Nel caso in cui un incidente stradale abbia coinvolto più veicoli non trova applicazione la procedura di risarcimento diretto ma bisogna chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile civile.
Il caso più frequente è rappresentata dal classico tamponamento a catena nel quale più veicoli incolonnati vanno a collidere l’uno contro l’altro. In questo caso il risarcimento va richiesto alla compagnia assicuratrice del mezzo che ha causato il sinistro, ovvero, che ha tamponato.

Il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti (fisici, patrimoniali e non patrimoniali) inviando una richiesta di risarcimento danni dove deve indicare:

Il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento (es proprietario del mezzo nel caso in cui si parli di danno materiale o nominativo del conducente se si parli di lesioni fisiche);
il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
Data ora e luogo del sinistro;
dinamica dell’incidente;
il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
l’entità delle lesioni subite;
l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione (in caso in cui si parli di danni fisici);
lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.
Indicazione di eventuali autorità che sono intervenuti sul luogo del sinistro e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti);
se sono intervenuti dei medici o dei sanitari, indicando a quale struttura sanitaria appartenevano.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e invia una comunicazione al danneggiato (a mezzo raccomandata, email o PEC) contenente i riferimenti della pratica (numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento e/o a comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Quando viene formulata l’offerta il danneggiato può accettare l’offerta e la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione. In caso contrario, in cui il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta, la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.
Se il danneggiato non si pronuncia entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.
In caso in cui il danneggiato non ritiene soddisfacente l’offerta della compagnia e/o in caso in cui non gli venga formulata alcuna offerta può ricorrere al Giudice.

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