Il pedone che attraversa fuori dalle strisce non ha ragione?

10 Apr di admin

Il pedone che attraversa fuori dalle strisce non ha ragione?

Recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza n. 6514/2021) è tornata sulla vicenda del concorso di colpa del pedone ribadendo che anche questo utente della strada è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la strada, in particolar modo se non vi sono strisce pedonali.

Il fatto
Un uomo nell’attraversare viale Marconi nel comune di Roma viene investito da un autocarro, privo di assicurazione, fuori dalle strisce pedonali e muore a causa delle lesioni riportate. I parenti del defunto agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, ma il Tribunale gli nega il risarcimento in quanto sostengono che la colpa del sinistro sia da addebitare alla condotta del pedone.
I parenti del de cuius si appellano alla Corte di Cassazione che riconosce una responsabilità al 50% a carico del conducente ed al 50% al pedone.

Al pedone il 50% di colpa se attraversa fuori dalle strisce

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6514/2021 respinge sia il ricorso principale che quello incidentale.
Per quanto riguarda il ricorso del conducente la Cassazione precisa che con il primo motivo il ricorrente propone un vizio motivazionale, in quanto la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della concreta “avvistabilità” del pedone da parte sua. Vizio che per gli Ermellini però non sussiste. La Corte infatti alla pagina 8 della sentenza dimostra di aver tenuto debitamente in considerazione il fattore della avvistabilità del pedone affermando che: “Non è raro il caso dei pedoni che attraversino la strada, nel mentre le auto sono ferme al semaforo rosso, non regolarmente sulle strisce. Cosicché il (conducente) investiva il pedone benché questi, avendo già attraversato la corsia a sinistra dell’autocarro, praticamente in senso trasversale rispetto alla propria direzione di marcia, si era reso per tempo certamente visibile. In tal senso va evidenziato che il (pedone) non spuntava all’improvviso da un’auto in sosta, perché queste si trovavano all’interno dell’area spartitraffico centrale, mentre la terza corsia era liberamente disponibile al traffico veicolare.”
Inammissibile oltreché infondato invece il secondo motivo del ricorso, in quanto il ricorrente trascura di trascrivere il contenuto della perizia, non indica il momento in cui tale documento è stato prodotto e non fornisce neppure indicazioni utili finalizzate a rintracciarlo nel fascicolo d’ufficio. La Corte precisa inoltre che il giudice è libero di decidere di quali mezzi di prova avvalersi ai fini del decidere. Lo stesso può infatti stabilire i mezzi sui quali basare il proprio ragionamento, così come di definirne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere infine quelli più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in essi sottesi, salvi i casi tassativi previsti dalla legge.
In merito al ricorso incidentale merita segnalare, in relazione al motivo con cui i congiunti della vittima respingono l’attribuzione del concorso di colpa del 50% alla vittima, che la Cassazione lo considera infondato. La Corte di Appello ha infatti premesso nella sentenza che, in base all’interpretazione giurisprudenziale corrente, l’art. 2054 c.c. al primo comma pone a carico del conducente dell’automezzo una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di prova contraria. Ha poi effettuato una comparazione della colpa, nel rispetto delle risultanze di causa, valutate le quali ha concluso che anche il pedone ha dato causa parziale all’evento perché, in violazione delle norme del codice della strada, ha attraversato fuori dalle strisce pedonali, senza controllare il colore del semaforo e senza accertarsi di poter completare l’attraverso in condizioni di sicurezza.

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