I pedoni non hanno sempre ragione!

7 Giu di admin

I pedoni non hanno sempre ragione!

Come ribadito da diverse sentenze della cassazione per attraversare fuori dalle strisce pedonali è necessario dare la precedenza ai conducenti dei veicoli.
La legge asserisce anche che l’attraversamento improvviso del pedone, anche se avviene al di fuori delle strisce, non è da considerarsi un evento imprevedibile e quindi non esclude responsabilità del conducente in caso di investimento.
Anche se vi è la responsabilità del conducente del veicolo anche il pedone che ha un comportamento colposo attraversando improvvisamente avrà una percentuale di responsabilità nella causazione dell’evento infortunistico e di conseguenza sul danno che verrà risarcito al pedone.
Come ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.2241 del 2019, il comportamento di chi attraversa la carreggiata al di fuori delle strisce è concausa dell’evento lesivo in caso di investimento.
In un caso la Corte di Cassazione ha perfino decurtato del 40% il risarcimento danni per l’investimento del pedone poiché una signora, invece di circolare sul marciapiede, si trovava al momento del sinistro nei pressi della banchina stradale rendendo così meno visibile la sua presenza.
Altro caso molto frequente è il pedone che attraversa mentre utilizza il cellulare. Il Tribunale di Trieste ha stabilito una percentuale di responsabilità a carico del pedone dell’80% nella causazione del sinistro poiché quest’ultimo stava attraversando la strada, fuori dalle strisce pedonali, correndo e parlando al cellulare.
Infatti i pedoni nell’attraversamento della strada devono attenersi a quanto stabilito dall’art. 190 del C.d.S. e non possono attraversare la strada correndo, utilizzare il cellulare, devono utilizzare i passaggi predisposti per i pedoni e devono attuare ogni comportamento prudenziale atto ad evitare pericoli.
Un’altra sentenza è la n.5624 del 2020, in cui è stato confermato il concorso di responsabilità al 50% per il pedone che era stato investito mentre attraversava su strisce pedonali cancellate per lavori in corso.
Nonostante la presenza della segnaletica verticale, secondo la Cassazione, il pedone aveva l’obbligo di dare la precedenza al veicolo, vista l’assenza temporanea della zebratura orizzontale e per questo motivo è stato considerato corresponsabile al 50% del sinistro.

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