Infortunio durante lo smart working? Chi Paga?

22 Apr di admin

Infortunio durante lo smart working? Chi Paga?

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19 il cosiddetto “smart working” è stato notevolmente potenziato ed utilizzato. Ad oggi con le restrizioni in vigore molti enti, sia privati che pubblici, si sono orientati su questo nuovo modo di lavorare. Cosa succede quindi se ci infortuniamo durante la nostra attività lavorativa in smart working?

Il lavoro in smart working secondo l’Inail è assimilabile a qualunque altro lavoro svolto in presenza e pertanto vigono le stessere regole per i lavoratori che non usufruiscono della modalità in remoto.
I casi in cui lo smart worker è coperto da assicurazione Inail anche in lavoro da remoto sono due:
1. infortunio sul luogo di lavoro: infortunio che si verifichi nella propria abitazione o in altro luogo dove si svolga l’attività in smart working e che sia comunicato preventivamente al datore di lavoro, purché vi siano queste due condizioni:
–  contratto di lavoro dipendente;
–  infortunio occorso durante l’espletamento di funzioni di lavoro;

2. infortunio in itinere: infortunio che si verifichi durante lo spostamento verso il luogo di lavoro scelto per lo smart working. In questo secondo caso devono sussistere le seguenti condizioni:
–  il percorso deve essere quello normale di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
–  la scelta del luogo di lavoro deve essere dettata da esigenze connesse al lavoro stesso o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative;
–  la scelta del luogo di lavoro deve rispondere a criteri di ragionevolezza.

Il lavoratore in smart working non ha invece diritto all’assicurazione infortuni, come accade per il lavoratore che lavora in sede, quando vi sono:
– negligenze e mancato buon senso;
– rischio elettivo: quando un infortunio sia causato da “una azione volontaria, palesemente abnorme e svincolata da qualsiasi forza maggiore o necessità attuata dal lavoratore”, ovvero quando il lavoratore abbia volontariamente adottato un comportamento scorretto causandosi l’infortunio.

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